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LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18
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LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda marcopb » 15.01.2010, 12:51

L'azienda ci chiede di operare saltuariamente in orari notturni. E vorremmo sapere come sono regolamentati. Siamo impiegati con contratto CCNL del Commercio. Di seguito riporto un classico esempio ed i nostri dubbi

Immaginiamo ci venga chiesto che il giorno Martedì si debba intervenire per sostituire degli apparati, per interventi che durano forse un'ora/due/tre (ma non meno di mezz'ora) e ricordo che il nostro orario lavorativo e' dalle 9 alle 18.

1) Siamo obbligati a dare la disponibilità ?
2) Esistono situazioni per cui legittimamente si può essere tirati fuori da tali incombenze? Nel mio caso attualmente ho a casa un bambino di tre anni ed una moglie incinta; un mio collega ha una bambina di circa 4 mesi;
Leggendo il post seguente http://www.lavorofisso.com/il-lavoro-notturno-t1115.html
per "lavoro notturno" si intende un lavoro di almeno 7 ore consecutive e non so se ricade nel nostro caso. Ripeto: attualmente il nostro orario e' 9-18
3) Quanto tempo prima dobbiamo essere avvisati ? Un mese prima? Oggi per domani ?
4) La giornata di lunedì deve essere comunque lavorata (9-18) per intero per poi ritornare a lavorare oppure devono passare delle ore di recupero prima di ri-lavorare per l'attivita' notturna ? E' lecito rimettersi a lavorare passate solo alcune ore ?
5) Analoghi dubbi per la giornata del martedì. Come dobbiamo comportarci ? Rimaniamo lì per altre 7 ore ? L'azienda ci manda a casa subito e ci chiede di essere in ufficio dalle ore 9 alle 18 ?
6) Come devono essere conteggiate economicamente queste ore lavorative notturne ?

Grazie per l'aiuto
marcopb
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda dompuvi » 15.01.2010, 23:13

Salve, l'unica previsione in materia di lavoro notturno previsto dal ccnl terziario-commercio ( art. 134) è relativa alla modalità di retribuzione, dove dispone che le ore di lavoro notturno ( dalle 22 alle 6) venga retribuita con la quota oraria, maggiorata del 15%.
Si tenga presente che lavoratore notturno è chi ha un orario giornaliero, in cui almeno 3 ore coincidono con il periodo notturno, in mancanza di previsione contrattuale (fattispecie) è considerato lavoratore notturno chi svolge almenno 3 ore di lavoro notturno per 80 giornate all'anno. In altri termini, è lavoratore notturno anche chi non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno, ma nell'arco di un anno svolga almento 80 gg di lavoro notturno.
Ancora,Il contratto individua alcune ipotesi in cui si consente, in attesa della definizione della contrattazione di 2 livello, derogare all’obbligo delle 11 ore di riposo (art. 17 del D.lgs.66/2003) continuato tra una giornata e l’altra di lavoro: nel caso del cambio turno o fascia; interventi manutentivi; attività finalizzate alla sicurezza; allestimenti di nuove attività; adempimenti amministrativi straordinari. Anche in questi casi, tuttavia, le 11 ore devono essere comunque fruite complessivamente nell’arco delle 24 ore e, inoltre, è garantito comunque un riposo minimo continuato di 9 ore.
Si ha la facoltà di rifiuto al lavoro notturno (perchè non obbligato): le madri con bambini fino a 3 anni, oppure in alternativa il padre lavoratore convivente; i lavoratori conviventi che hanno a carico un soggetto portatore di handicap grave; lavoratrice o lavoratore unico affidatario di figlio convivente con meno di 12 anni.
Vi sono particolari tutele per il lavoratore notturno, ad esempio il datore di lavoro è obbligato ad accertare attraverso la struttura sanitaria o in alternativa il medico competente,la idoneità del dipendente allo svolgimento di lavoro notturno ( art. 1, c. 1 e art.14, c 1, D.Lgs. nr. 66/2003).
Saluti domenico
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda marcopb » 18.01.2010, 12:50

Grazie per la chiara spiegazione.

In pratica le nostre attivita' non ricadono in nessun caso nella terminologia di "lavoro/lavoratore notturno".

Come dobbiamo concordarci con l'azienda ?
E' il caso di fare una contrattazione di secondo livello ?
Se si, economicamente possiamo dire la nostra, preferendo un tot ad ora, salvo i previsti recuperi ?

Come suggerisci di comportarci ?

Grazie
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda dompuvi » 18.01.2010, 16:38

Grazie a te.
Facciamo il punto della situazione: come tu riferisci, la vs attività saltuaria non può essere considerata "lavoro notturno".
Tuttavia, l'art. 132 del ccnl ( maggiorazione lavoro straordinario) prevede:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre [b]che non si tratti ( come nella fattispecie) di turni regolari di servizio [/b]– verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.
In altri termini, se dopo la vs prestazione lavorativa giornaliera ( 9-18) viene richiesta attività lavorativa per la notte ( dalle ore 22) questa sarà retribuita con la quota oraria normale maggiorata del 50%.
Certamente è possibile la contrattazione aziendale in materia di orario di lavoro, per'altro prevista dall'art. 6 del ccnl, con riferimento, tra gli altri, all'articolazione dell'orario settimanale-procedure per l'articolazione dell'orario settimanale-flessibilità dell'orario- lavoro domenicale ecc.
Saluti domenico
dompuvi
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda marcopb » 12.02.2010, 14:52

dompuvi ha scritto:Grazie a te.
Facciamo il punto della situazione: come tu riferisci, la vs attività saltuaria non può essere considerata "lavoro notturno".
Tuttavia, l'art. 132 del ccnl ( maggiorazione lavoro straordinario) prevede:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre [b]che non si tratti ( come nella fattispecie) di turni regolari di servizio [/b]– verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.
In altri termini, se dopo la vs prestazione lavorativa giornaliera ( 9-18) viene richiesta attività lavorativa per la notte ( dalle ore 22) questa sarà retribuita con la quota oraria normale maggiorata del 50%.
Certamente è possibile la contrattazione aziendale in materia di orario di lavoro, per'altro prevista dall'art. 6 del ccnl, con riferimento, tra gli altri, all'articolazione dell'orario settimanale-procedure per l'articolazione dell'orario settimanale-flessibilità dell'orario- lavoro domenicale ecc.
Saluti domenico


Scusa se disturbiamo ancora.
Sperando di essere ancora in tema e magari utili a qualcun'altro, vorremmo avere info riguardo le ore di recupero per la seguente casistica.

La societa' ci chiede di intervenire ad un determinato orario di notte... facciamo all'una.
Se il giorno prima abbiamo lavorato secondo il mio normale orario 9-18 ... leggendo l'articolo 132 (nello specifico Riposo di 11 ore) deduciamo che non e' possibile procedere in tale attivita' alle ore una (per ragioni di salute e sicurezza) se non almeno 9 ore dopo le 18 (dunque 18+9=3). E' cosi' ci sembra, giusto ?

A questo punto immaginiamo di lavorare dalle ore 3 per circa due ore. Per quanto comunicato da te, tali ore devono essere retribuite con una maggiorazione della paga oraria del 50%.

Ora il dubbio amletico... Dalle ore 5... come si deve procedere ?
La societa' vorrebbe che noi tornassimo a casa per ripresentarci alle 9... massimo 10 e fare le nostre normali 8 ore, eventuali 7 (10-18). A noi sembra assurdo...

Come dovrebbe essere invece la "normalita'" ?
Le 9 ore intercorse tra le 18 e le 9 sarebbero le nostre ore di riposo della giornata precedente ?
Ingenuamente, pensavamo di dover rimanere a casa per riposare: hai modo di evidenziare quest'aspetto nella sua interezza e con la semplicita' che hai solitamente ?

Grazie,
Mar(cello),Co(stanza),P(aolo),B(eniamino)
marcopb
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda dompuvi » 13.02.2010, 22:13

Salve, le 24 ore del riposo giornaliero decorrono dall'ora di inizio del turno di lavoro ( circ. nr. 8-05 Min. del lav)
Sempre il Min.del lav., è intervenuto per chiarire che non è compatibile con le 11 ore consecutive di riposo, l'attività svolta con un doppio turno di lavoro di 6 ore giornaliere ( 6 ore di lavoro -6 ore di riposo e 6 ore di lavoro), in quanto le 24 ore decorrono dal momento di inizio nell'arco della giornata della prestazione lavorativa.
( nota nr. 25/I/0001769 del 23 Febbraio 2006).
Si tenga presente (seppur con riferimento a lavoratori con obblighi di reperibilità) che il Ministero del Lavoro dichiara che, in caso di interruzione del riposo giornaliero a causa di richiesta di interventi di manutenzione al di fuori dell'orario di lavoro, il riposo stesso decorre dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, escludendo quindi le ore precedentemente godute alla chiamata ( 5-11- 2007-Prot. 25/I/0014084).
Infine, si tenga conto dell'intervenuta modifica avvenuta con l'accordo del Luglio 2008 relativo alla deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, che per comodità di lettura si propone.
Saluti domenico
Riposo giornaliero
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, sia territoriale che aziendale, possono essere concordate modalita` di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003.
In attesa della relativa regolamentazione e fatte salve le ipotesi gia` convenute nel secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero 11 ore consecutive puo` essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalita` di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attivita` straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attivita` , allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda costanza3 » 15.02.2010, 09:46

Grazie per le consuete risposte.
Purtroppo ci sfugge ancora qualcosa...
Riepilogando:
1) il nostro orario di lavoro e' 9-18
3) Non facciamo turni
2) lavoriamo dal lunedi' al venerdi'
3) contratto commercio

L'azienda ci chiede di intervenire all'una di notte di martedi' per un'attivita' che puo' durare anche un paio di ore.

A proposito della deroga sul "Riposo giornaliero" da te riportata in fondo al tuo ultimo post.... noi l'avevamo letta ed interpretata nel modo seguente... scrivendo difatti nel nostro post precedente...
marcopb ha scritto:La societa' ci chiede di intervenire ad un determinato orario di notte... facciamo all'una.
Se il giorno prima abbiamo lavorato secondo il mio normale orario 9-18 ... leggendo l'articolo 132 (nello specifico Riposo di 11 ore) deduciamo che non e' possibile procedere in tale attivita' alle ore una (per ragioni di salute e sicurezza) se non almeno 9 ore dopo le 18 (dunque 18+9=3). E' cosi' ci sembra, giusto ?

Cioe' noi intendevamo... che prima di riprendere un'altra attivita' (anche se straordinario) non devono passare meno di 9 ore...

Per quanto riguarda il discorso che fai tu quando parli delle 24 ore di riposo giornaliero.. sembra che tu ti riferisca alle nostre giornate di sabato e domenica... perche' diversamente non ci torna il discorso delle 24 ore di riposo (non facciamo turni..)

Per questo ti chiedevamo se era lecito aspettarsi dall'azienda dei giorni lavorati in questo modo:
Lunedí dalle 9-18 (Marcello, Costanza, Paolo, Beniamino fanno il proprio lavoro quotidiano e tornano a casa)
Martedí all'una di notte (Costanza e Paolo tornano a lavoro per attivitá straordinaria e terminano alle 3. Prima domanda: devono passare 9 ore prima di poter riprendere l'attivitá?)
Martedí dalle 9-18 (Marcello e Beniamino fanno il proprio lavoro cosí come viene richiesto a Costanza e Paolo. Seconda domanda: Costanza e Paolo come e quanto avrebbero dovuto riposare ? C'e' qualche indicazione in merito? )

dompuvi ha scritto:Salve, le 24 ore del riposo giornaliero decorrono dall'ora di inizio del turno di lavoro ( circ. nr. 8-05 Min. del lav)
Sempre il Min.del lav., è intervenuto per chiarire che non è compatibile con le 11 ore consecutive di riposo, l'attività svolta con un doppio turno di lavoro di 6 ore giornaliere ( 6 ore di lavoro -6 ore di riposo e 6 ore di lavoro), in quanto le 24 ore decorrono dal momento di inizio nell'arco della giornata della prestazione lavorativa.
( nota nr. 25/I/0001769 del 23 Febbraio 2006).
Si tenga presente (seppur con riferimento a lavoratori con obblighi di reperibilità) che il Ministero del Lavoro dichiara che, in caso di interruzione del riposo giornaliero a causa di richiesta di interventi di manutenzione al di fuori dell'orario di lavoro, il riposo stesso decorre dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, escludendo quindi le ore precedentemente godute alla chiamata ( 5-11- 2007-Prot. 25/I/0014084).
Infine, si tenga conto dell'intervenuta modifica avvenuta con l'accordo del Luglio 2008 relativo alla deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, che per comodità di lettura si propone.
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Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, sia territoriale che aziendale, possono essere concordate modalita` di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003.
In attesa della relativa regolamentazione e fatte salve le ipotesi gia` convenute nel secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero 11 ore consecutive puo` essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalita` di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attivita` straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attivita` , allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

Avendo orario 9-18

Messaggioda costanza3 » 15.02.2010, 13:56

Cercando di documentarci ulteriormente abbiamo trovato il seguente post
http://www.lavorofisso.com/post101.html?hilit=riposo#p101
in cui e' chiaro che con un'orario 6ore lavoro + 6 riposo + 6 lavoro +11 di riposo non ricade in un periodo di 24 ore.. o cmq se se considera l'inizio del conteggio delle 24 ore con l'inizio del primo periodo di 6 ore va da se che dopo 24 ore nessuno ha usufruito di 11 ore consecutive di riposo.

Ragionando per assurdo... allora si puo' chiedere quanto segue?
Lunedi': 9-18 [inizio conteggio delle 24 ore]
Notte tra Lunedí e Martedí: 18-03 [9 ore consecutive di riposo]
Martedí: 3-4 [attivitá straordinaria]
Martedí si lavora nuovamente dalle 9 alle 18 ?

Difatti tra le 9 del Lunedí e quelle del Martedí c'e' stato un periodo di riposo di 9 ore...
E' cosÍ ?
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Re: LAVORARE SALTUARIAMENTE IN ORARI NOTTURNI

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Messaggioda dompuvi » 15.02.2010, 23:13

Credo che ci si debba intendere sulle deroghe alla consecutività del riposo giornaliero di 11 ore.
La regola della fruizione consecutiva potrà essere derogata nei casi previsti dall'art. 7 del D.Lgs nr. 66-03.
Ancora, la consecutività può essere derogata dai ccnl - oppure dalla contrattazione aziendale e/o territoriale.
La norma, pone come condizione che eventuali deroghe debbano prevedere periodi equivalenti di riposo compensativo.
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