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dompuvi ha scritto:Grazie a te.
Facciamo il punto della situazione: come tu riferisci, la vs attività saltuaria non può essere considerata "lavoro notturno".
Tuttavia, l'art. 132 del ccnl ( maggiorazione lavoro straordinario) prevede:
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185:
- 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
- 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre [b]che non si tratti ( come nella fattispecie) di turni regolari di servizio [/b]– verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 185.
In altri termini, se dopo la vs prestazione lavorativa giornaliera ( 9-18) viene richiesta attività lavorativa per la notte ( dalle ore 22) questa sarà retribuita con la quota oraria normale maggiorata del 50%.
Certamente è possibile la contrattazione aziendale in materia di orario di lavoro, per'altro prevista dall'art. 6 del ccnl, con riferimento, tra gli altri, all'articolazione dell'orario settimanale-procedure per l'articolazione dell'orario settimanale-flessibilità dell'orario- lavoro domenicale ecc.
Saluti domenico


marcopb ha scritto:La societa' ci chiede di intervenire ad un determinato orario di notte... facciamo all'una.
Se il giorno prima abbiamo lavorato secondo il mio normale orario 9-18 ... leggendo l'articolo 132 (nello specifico Riposo di 11 ore) deduciamo che non e' possibile procedere in tale attivita' alle ore una (per ragioni di salute e sicurezza) se non almeno 9 ore dopo le 18 (dunque 18+9=3). E' cosi' ci sembra, giusto ?
dompuvi ha scritto:Salve, le 24 ore del riposo giornaliero decorrono dall'ora di inizio del turno di lavoro ( circ. nr. 8-05 Min. del lav)
Sempre il Min.del lav., è intervenuto per chiarire che non è compatibile con le 11 ore consecutive di riposo, l'attività svolta con un doppio turno di lavoro di 6 ore giornaliere ( 6 ore di lavoro -6 ore di riposo e 6 ore di lavoro), in quanto le 24 ore decorrono dal momento di inizio nell'arco della giornata della prestazione lavorativa.
( nota nr. 25/I/0001769 del 23 Febbraio 2006).
Si tenga presente (seppur con riferimento a lavoratori con obblighi di reperibilità) che il Ministero del Lavoro dichiara che, in caso di interruzione del riposo giornaliero a causa di richiesta di interventi di manutenzione al di fuori dell'orario di lavoro, il riposo stesso decorre dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, escludendo quindi le ore precedentemente godute alla chiamata ( 5-11- 2007-Prot. 25/I/0014084).
Infine, si tenga conto dell'intervenuta modifica avvenuta con l'accordo del Luglio 2008 relativo alla deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, che per comodità di lettura si propone.
Saluti domenico
Riposo giornaliero
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, sia territoriale che aziendale, possono essere concordate modalita` di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003.
In attesa della relativa regolamentazione e fatte salve le ipotesi gia` convenute nel secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero 11 ore consecutive puo` essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalita` di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attivita` straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attivita` , allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.



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