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Vademecum dell'assenza per malattia

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Vademecum dell'assenza per malattia

Messaggioda Andrea » 15.10.2008, 22:28

[align=justify]Chi può redigere il certificato di malattia, solo il medico di base o anche un medico dipendente di un qualsiasi ospedale e di un qualsiasi reparto? E il medico del Pronto Soccorso?
Un medico convenzionato con il SSN attraverso la ASL.

Entro quanti giorni devo far pervenire il certificato alla mia azienda? Nel caso di spedizione postale è valido il giorno di ricevimento o il giorno d’invio?
Il certificato deve pervenire all’azienda entro il terzo giorno lavorativo (domeniche e festivi esclusi) e, in caso di spedizione, fa testo la data del timbro postale. Altro dovere del dipendente è quello di avvisare prima possibile e telefonicamente il proprio reparto onde poter predisporne la sostituzione.

A chi devo far pervenire il certificato di malattia, alla mia azienda pubblica o ad altro ente? Sono obbligato a far conoscere la mia diagnosi clinica? L’azienda può obbligarmi a farlo?
Nel caso di dipendenti pubblici, è sufficiente consegnare il certificato all’azienda. La copia riservata all’INPS, dove compare anche la diagnosi, non è più necessario spedirla in quanto è l’azienda che ha poi l’onere di certificarlo all’ente nazionale, ma attraverso un rendiconto annuo e non singolo. L’onere della malattia è anticipato dalle aziende che poi si rivalgono sull’istituto nazionale. La seconda copia, dove compare la diagnosi, può essere custodita dal dipendente stesso.

I giorni di degenza in ospedale vengono calcolati nei giorni di malattia? Se in un mese di 30 gg., 10 li trascorro in ospedale, vanno contati solo 20 gg. di malattia specificando quali, tipo dal 1 al 10 e dal 20 al 30 se dal 10 al 20 sono stato in ospedale?
I giorni di degenza sono giustificati dal reparto di degenza il quale è tenuto a fornire certificazione dell’inizio della degenza (certificazione da recapitare al datore di lavoro) e della fine della degenza. Le giornate che non rientrano nel ricovero ospedaliero sono invece giustificate dal medico di base attraverso il certificato di malattia, che in conseguenza di un ricovero ospedaliero, ne determina i giorni di convalescenza. Ai fini del computo dell’assenza dal lavoro per malattia, al conto si sommano comunque le giornate trascorse in ospedale.

In quali casi è possibile spostarsi dal proprio domicilio anche nell’orario canonico del controllo? Se mi reco dal medico proprio in quell’orario, egli è obbligato a rilasciarmi una dichiarazione liberatoria? Nel caso il controllo non mi abbia trovato a casa, debbo spedire tale liberatoria dove? Mio nonno ha bisogno di assistenza fisica perché totalmente dipendente; se proprio in quell’orario avesse bisogno di me, per esempio perché non è disponibile alcun altro parente, cosa dovrei fare?
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Nel caso l’ambulatorio medico coincida con gli orari delle visite fiscali, il medico è tenuto a rilasciare certificazione dell’orario in cui si è svolta la visita medica. Nel caso il dipendente non venga trovato al domicilio, gli viene lasciato un avviso di giustificazione dell’assenza dal proprio domicilio. La giustificazione va inviata all’ASL di appartenenza. La necessità di assistere un parente bisognoso potrebbe giustificare l’assenza dal proprio domicilio durante la visita fiscale, ma il dipendente dovrebbe ottenerne adeguata giustificazione (per es. quella del medico di base) al fine del riconoscimento della validità. Il principio è che se sei ammalato, non potresti curare od occuparti di altro, altrimenti, saresti abile anche al lavoro e non favoriresti il recupero.

E’ possibile durante la malattia cambiare il proprio domicilio? A chi devo comunicare questo cambiamento, all’azienda, all’ASL? Ed entro quanto tempo o addirittura prima del mio effettivo trasferimento? Posso trasferirmi solo da una casa privata ad un'altra o anche presso un luogo pubblico? Potrei alloggiare in Hotel? Potrei partecipare a corsi d’aggiornamento professionale o a riunioni (magari religiose) o a quant’altro in luoghi pubblici tipo biblioteche pur rimanendo rintracciabile negli orari specifici?
Al momento della redazione del certificato di malattia, occorre dichiarare il proprio domicilio durante la malattia. Se non lo si dichiara, la visita fiscale è eseguita al proprio domicilio (quello che abbiamo fornito all’azienda). Per domicilio si intende un luogo rintracciabile, con una via ed un numero civico, anche una stanza d’albergo. E’ possibile cambiare il domicilio, sempre avvisando preventivamente sia l’ASL che la propria Azienda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda le occupazioni dell’assistito al di fuori dell’obbligo della visita fiscale, sempre che non ritardino la guarigione ed il recupero.

Quali sono le sanzioni nel caso in cui il medico fiscale non mi trovi in casa? Possono tali sanzioni variare o sono sempre le medesime?
Se non vengono accolte le giustificazioni all’assenza dal domicilio al momento della visita fiscale, il dipendente incorre nelle sanzioni di cui all’art. 13 del codice disciplinare così come modificato dal CCNL 19/04/04 che prevedono fino ad un massimo di 10 gg. senza stipendio.

Qual è il compito del medico fiscale? Solo di accertare la presenza in casa? Può anche visitare il paziente? Può anche revocare, accorciare o addirittura prolungare il periodo di malattia prescritto in precedenza dal mio medico? Può obbligarmi ad eseguire test diagnostici per controllare il mio stato di salute? Le sue decisioni sono irrevocabili ed insindacabili?
Il medico fiscale deve accertare la presenza in casa dell’assistito, ma può anche visitarlo e verificare che si stia curando. Non è sua competenza l’indicazione di test diagnostici. Può decidere di far riprendere il lavoro nel caso ne accerti la guarigione. Non può prolungarne il periodo in quanto spetta al medico di base. Le sue decisioni sono insindacabili ed il dipendente è tenuto ad eseguirle. Ciò non toglie la possibilità del dipendente di recarsi di nuovo dal proprio medico di base per chieder di far proseguire la convalescenza.

Quanti giorni di malattia posso utilizzare in un anno? E’ vero che devo rientrare per forza e lavorare un giorno dopo sei mesi continuativi di malattia prima di mandarne altri sei pena il licenziamento? Quant’è la retribuzione in caso di malattia? Le ferie vengono maturate anche se sono in malattia? La malattia copre l’intera giornata cioè 24 ore?
Il contratto pone il limite di 180 gg. di malattia entro i tre anni, considerando l’ultimo periodo di assenza dal lavoro, oltre il quale si potrebbe essere licenziati. Il dipendente ha la facoltà di chiedere all’azienda di procrastinare il termine per ulteriori 180 giorni. I primi 9 mesi sono pagati al 100%. I successivi 3 mesi al 90%. I restanti 6 mesi al 50%. Gli ulteriori 18 mesi concessi dall’azienda non sono retribuiti. La malattia non fa decadere il diritto alla maturazione delle ferie. Se durante le ferie ci si ammala, le ferie si interrompono venendo sostituite dalla malattia. La malattia non è altro che il risarcimento di una giornata lavorativa pur non avendola lavorata. Per averne diritto, il dipendente deve poter essere rintracciato nei due periodi canonici. La contrattazione aziendale spesso interviene penalizzando le assenze per malattia da alcuni istituti contrattuali quali il fondo per la produttività, rapportato alle giornate di assenza mensili dal lavoro.

Il medico fiscale viene a controllare solo su richiesta della ditta secondo criteri e schemi specifici o assolutamente in modo imprevedibile?
L’intervento del medico fiscale è imprevedibile proprio perché funge da deterrente ad abusi di tale istituto. Il suo intervento può essere richiesto dal datore di lavoro come invece essere un puro caso, estratto tra i tanti pervenuti in quella giornata all’ASL. Nei casi di intervento nella stessa giornata di compilazione del certificato è sicuro che a chiederne l’intervento sia stato il datore di lavoro, in quanto l’ASL non ne è ancora al corrente.[/align]
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Aggiornamento

Messaggioda Andrea » 20.05.2009, 12:54

[align=justify]Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico adeguato per i periodi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Per usufruire di questi benefici, il lavoratore deve presentare appositi certificati medici e sottoporsi a controlli medici.

Certificazione e comunicazione della malattia
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in cui l’episodio si verifica e durante l’orario di lavoro.
Il lavoratore deve recapitare al datore di lavoro o all’Istituto previdenziale un certificato medico che attesta il suo stato di malattia e giustifica l’assenza dal lavoro. Se l'istituto previdenziale del lavoratore è l'INPS, il certificato deve essere redatto in due copie su apposito modulario: una, da inviare all'INPS, contiene sia la diagnosi sia la prognosi; l’altra contiene solo la prognosi e va consegnata al datore di lavoro. Una parte del certificato è compilato dal Medico di Medicina Generale, un’altra dal lavoratore che provvederà ad indicare l’indirizzo dell’abitazione dove trascorrerà il periodo di malattia.
La visita medica, necessaria per accertare la malattia e compilare il certificato, deve aver luogo entro il secondo giorno di malattia.
I certificati devono essere consegnati direttamente o recapitati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro due giorni dalla data del rilascio.
Il lavoratore può riprendere il lavoro il giorno successivo al termine del periodo di prognosi stabilito dal suo Medico Curante.
Se la durata della malattia e della conseguente assenza dal lavoro supera i giorni di prognosi stabiliti dal Medico durante la prima visita, il lavoratore deve sottoporsi ad una ulteriore visita di controllo entro massimo due giorni dal termine della pronosi stabilita nel primo certificato. Durante tale visita il Medico rivaluterà la situazione clinica del lavoratore e compilerà, se necessario, un certificato di prosecuzione di malattia. Il lavoratore ha l’obbligo di inviare il certificato di prosecuzione della malattia entro due giorni, al fine di evitare discontinuità nel pagamento dell’indennità di malattia.

Controlli
Il controllo dei certificati e degli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici è di competenza delle ASL. Esse hanno anche competenza sugli accertamenti dei lavoratori che operano nel settore privato ma, se il lavoratore è assicurato presso l’INPS per l’indennità economica di malattia, sarà l’istituto previdenziale stesso a provvedere ai controlli.
Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore può essere chiesto dal datore di lavoro o dall’INPS, e viene eseguito dai medici delle ASL o dai medici dell’istituto previdenziale.
I controlli possono essere effettuati sui lavoratori del settore pubblico e privato. Sono esclusi i controlli in caso di assenza dal lavoro per infortunio o per malattie professionali.


Tipi di controlli
Sono previsti controlli mediante:
    - visite a domicilio
    - visite in ambulatorio: sono soggetti a tali visite i lavoratori non trovati in casa o all’indirizzo indicato al momento della visita a domicilio. Ricevuta la comunicazione, il lavoratore è tenuto a presentarsi in ambulatorio, a meno che non abbia ripreso a lavorare o sia impedito per motivi di salute.
I controlli possono aver luogo tra le 8 e le 13 o le 14 e le 20 di tutti i giorni, compresi quelli festivi. (valido per i dipendenti pubblici. per i dipendenti privati, gli orari rimangono invariati).

Cause di giustificazione delle assenze
Può verificarsi che il lavoratore non venga trovato a casa in occasione della visita di controllo effettuata negli orari di legge. In questa ipotesi il medico fiscale lascia al lavoratore l’avviso affinché si rechi, il giorno successivo non festivo, in ambulatorio e, in caso di mancata presentazione, sarà sospesa l’indennità di malattia, a meno che il lavoratore non abbia ripreso a lavorare. Contemporaneamente il medico fiscale comunica all’Azienda sanitaria o all’Istituto di previdenza l’assenza a casa del lavoratore; a loro volta la ASL o l’INPS comunicano l’assenza al datore di lavoro che ha chiesto la visita di controllo. Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il lavoratore sarà chiamato a giustificare la sua assenza al momento della visita di controllo anche se la visita in ambulatorio ha confermato lo stato di malattia. Se i motivi di giustificazione sono considerati insufficienti, vengono applicate le sanzioni previste. Il lavoratore potrà presentare domanda di riesame o rivolgersi al giudice del lavoro.

Il lavoratore può giustificare la sua assenza all’atto della visita di controllo entro dieci giorni dalla richiesta della ASL o dell’INPS a fornire i motivi di giustificazione. In questo caso il lavoratore non è sottoposto ad alcuna sanzione.
Il lavoratore è giustificato in caso di:
    - effettuazione di visite o accertamenti specialistici, inclusa la terapia iniettiva, presso strutture della ASL o da questa autorizzate
    - visite mediche dal proprio medico di fiducia
    - esigenza del lavoratore di recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi terapeutici. In quest’ultimo caso l’assenza è giustificata solo se il lavoratore ha tempestivamente comunicato alla struttura pubblica i suoi spostamenti

Sanzioni
Se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare o non si presenta alla visita in ambulatorio o non indica il proprio indirizzo è sottoposto a sanzioni da parte dell’Istituto previdenziale.
L’INPS sospende l’indennità totale, compresa la quota integrativa a carico del datore di lavoro, per i primi dieci giorni di malattia. Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l’INPS sospende la metà del trattamento economico. Infine, se il lavoratore risulta assente alla terza visita di controllo, l’INPS sospende l’indennità dalla data della terza assenza.
Il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale è punibile con il licenziamento.
Ulteriori sanzioni sono previste dai contratti collettivi di lavoro.

Discordanze tra medico curante e medico fiscale
Può verificarsi che il lavoratore venga trovato a casa al momento della visita di controllo, ma le prognosi del medico curante e del medico fiscale siano diverse. In questa ipotesi, il lavoratore può contestare la prognosi del medico fiscale e farlo annotare sul referto mentre l’Istituto di previdenza o l’Azienda sanitaria comunicano al datore di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell’accertamento. Sarà il coordinatore sanitario della ASL o dell’INPS a risolvere definitivamente la controversia tra medico curante e medico fiscale e a darne comunicazione al lavoratore che dovrà riprendere il lavoro o presentare ricorso giudiziario.[/align]
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