IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti
finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del
Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei
procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la liberta' di
iniziativa economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a
garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita'
dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei
procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di
garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea
indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento
dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le
connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione
tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto-legge:
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Art. 1 : Finalita' e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta' dell'esercizio
finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente
agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economica e
finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che
risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per
cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a
mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al
103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel
2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti
tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso
l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca,
sviluppo dell'attivita' imprenditoriale, efficientamento e diversificazione
delle fonti di energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica
amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e
sviluppo delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire condizioni
di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure
amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie
e sul costo della vita e concernenti le attivita' di impresa nonche' per la
semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in
termini di crescita economica e sociale.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
Art. 2 : Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la posa della
fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili gia' esistenti di
proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarita' di
concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un
pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che cio' possa
cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo
indennizzo, che, in caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto,
in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorita'
Garante per le Comunicazioni dall'articolo 89, primo comma, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorita' Garante per le Comunicazioni
compete altresi' l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo
comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di installazione delle
reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione
territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e
dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda
avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo di efficacia
di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico
la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre
dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e' priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia di inizio
attivita' da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di
sicurezza, incolumita' pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le
modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso
dell'Amministrazione. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia
di inizio attivita', con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel
rispetto dei commi che precedono da' comunicazione dell'inizio dell'attivita' al
Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Puo' applicarsi, ove
ritenuta piu' favorevole dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo
45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla
installazione nella loro proprieta' di reti e impianti interrati di
comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti
di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e
dei comuni e che tale attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico
servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente
norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si
applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprieta' privata,
senza la necessita' di alcuna preventiva richiesta di utenza.
Art. 3 : Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo
67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in societa' di cui
all'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati, e
all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu' di sette anni,
possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e stipulati da almeno
tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano
reinvestite in societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1,
lettera a), che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime,
sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non puo' in ogni
caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa' le cui
partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla
cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili,
nonche' per spese di ricerca e sviluppo.
Art. 4 : Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati
alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti
pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e la valorizzazione
delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da
cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi
fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati,
articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di
fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori
disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle
Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5 : Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la
sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed
elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide,
se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare
l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita'
svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma
precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei
Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di
commercio, nonche' del supporto operativo della Guardia di finanza per lo
svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le
associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo
dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale
andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa nota al pubblico
attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo
economico.
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma
198.
Art. 6 : Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione
Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed
alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de
minimis).
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento
finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti,
attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la
presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita' collegati ad investimenti italiani
all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti
investimenti;
c) altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
3. Con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, da
adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
determinati i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le
attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la
composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al
comma 4. Sino all'operativita' delle delibere restano in vigore i criteri e le
procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del
Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le
stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo. Entro il 30
giugno di ciascun anno, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo. Le
ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via ordinaria dalla legge
finanziaria ovvero in via straordinaria da apposite leggi di finanziamento.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4
dell'articolo 2, ad eccezione altresi' degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E',
per altro abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli
4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti
nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.
Capo III
Energia
Art. 7 : "Strategia energetica nazionale" e stipula di accordi per ridurre le
emissioni di CO2
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale", che indica le
priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure
necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti
obiettivi:
a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di
approvvigionamento;
b) miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e
sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;
c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;
d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia
nucleare;
e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;
f) sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai
fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori.
2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro
dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e
dell'ambiente.
3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il
Governo e' autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno
o piu' accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per
intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine
di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza
economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformita' al
Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom
del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.
2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di
forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali
interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle
centrali presenti sul territorio nazionale.
3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi
della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici
operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il
necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8 : Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio
2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente
accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste,
sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai
titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori
tecnologie disponibili per la coltivazione.
2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito
ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non
produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento
della marginalita' economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico
entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso
Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine
di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2,
ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare,
anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalita'
stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo
termine.
4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali.
Art. 9 : Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "puo' essere" sono modificate con le parole: "e' adottato";
b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" e'
aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".
2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca
professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei
prodotti petroliferi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa provvede con proprie risorse,
nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure di sostegno volte a
consentire il mantenimento dei livelli di competitivita', previa apposita
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali e' approvata, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
convenzione di cui al comma 2, che definisce altresi' le modalita' e le risorse
per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le
modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Art. 10 : Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e' aggiunta la seguente lettera:
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di
telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello
sviluppo economico.
Capo IV
Casa e infrastrutture
Art. 11 : Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il
disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione
abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di edilizia abitativa, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero
trasmette la proposta di piano alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione
delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e
privati, destinati prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie
sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge n.
9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del
patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed e'
articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo
disagio abitativo presente nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e
all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti
finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale,
per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse
derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli
occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di interventi ai sensi della parte II, titolo
III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie
costituite tra i soggetti destinatari degli interventi in esame, potendosi anche
prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei
sistemi metropolitani ai sensi del comma 5.
4. L'attuazione del Piano nazionale e' realizzata con le modalita' di cui alla
parte II, titolo III, del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ovvero, per gli interventi integrati di valorizzazione del contesto urbano
e dei servizi metropolitani, ai sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di disagio abitativo e di degrado urbano,
concentrando gli interventi sulla effettiva consistenza dei fenomeni di disagio
e di degrado nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e
demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia sociale e nei sistemi
metropolitani e di riqualificazione urbana, anche attraverso la risoluzione dei
problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, con principale intervento finanziario privato, possono
essere stipulati appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione di interventi destinati a
garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi, da destinare alla
locazione a canone convenzionato, stabilito secondo criteri di sostenibilita'
economica, e all'edilizia sovvenzionata, complessivamente non inferiore al 60%
degli alloggi previsti da ciascun programma, congiuntamente alla realizzazione
di interventi di rinnovo e rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza e
sostenibilita' ambientale ed energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso
interventi di cui alla parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, mediante le seguenti modalita':
a) trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi
di incremento del patrimonio abitativo destinato alla locazione a canone
agevolato, con la possibilita' di prevedere come corrispettivo della cessione
dei diritti edificatori in tutto o in parte la realizzazione di unita' abitative
di proprieta' pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da
destinare alla alienazione in favore di categorie sociali svantaggiate, di cui
al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di
servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualita' urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza
comunale o degli oneri di costruzione e strumenti di incentivazione del mercato
della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), con la
possibilita' di prevedere altresi' il conferimento al fondo dei canoni di
locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo
l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai
fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui
agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, come
parte essenziale e integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 5, sono appositamente
disciplinate le modalita' e i termini per la verifica periodica e ricorrente
delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e
alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso
modalita' di attuazione piu' efficienti. Gli alloggi realizzati o alienati
nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo non possono essere
oggetto di successiva alienazione prima di dieci anni dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono
associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati di cui al comma 5 sono
dichiarati di interesse strategico nazionale al momento della sottoscrizione
dell'accordo di cui all'accordo di cui al comma 5. Alla loro attuazione si
provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo e' istituito
un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1
comma 1154 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21,
21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo
del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di
effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato
decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa
depositi e prestiti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere iscritte sul Fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti
agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede
di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
Art. 12 : Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: "per effetto delle
revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da
TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo
1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. Ed i relativi
atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai
contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle
previsioni delle direttive comunitarie";
b) i commi 8-septiesdecies, 8-duodevicies ed 8-undevicies sono abrogati.
Art. 13 : Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
1. Al fine di valorizzare gli immobili residenziali
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle
infrastrutture ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede
di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad
oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di
proprieta' dei predetti Istituti.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei
seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione
al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore
dell'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di
comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in
favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del
convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei
figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi
volti ad alleviare il disagio abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le
amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di
settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli
beni immobili.
Art. 14 : Expo Milano 2015
1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione
dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei
confronti del Bureau International des Expositions (BIE) e' autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59
milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564
milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120
milioni di euro per l'anno 2015.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario
straordinario del Governo per l'attivita' preparatoria urgente. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione
Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono
istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione
di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali
e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore
e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti.
Capo V
Istruzione e ricerca
Art. 15 : Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto
della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei
libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete
internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet,
gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa
vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti
di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e
delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo
dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per
gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili
nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le
disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti
diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni
nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche,
corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di
successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche
al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e
mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa
dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e
II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo
ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 16 : Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel
rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica,
organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche possono deliberare la
propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di
trasformazione e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e'
approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La
trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e
nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita, con decreto
dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili gia' in uso alle
Universita' trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le
operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri
scopi secondo le modalita' consentite dalla loro natura giuridica e operano nel
rispetto dei principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa in ogni
caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite
o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti
delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli
scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore delle
fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti
dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del
soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore
delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e
i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle fondazioni
universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto puo' prevedere l'ingresso nella
fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e
contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicita' annuale.
Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce
elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati
di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni
universitarie e' assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni
vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie
secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce
annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della
fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di
rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nomina un Commissario straordinario senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio
dello Stato, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed
entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori
dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al
personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il
trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore della
presente norma.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni
vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili con il presente
articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17 : Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle risorse
pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di
eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle
finalita' originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche
rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro
rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di
quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una
societa' totalitariamente controllata dallo Stato che ne curera' la
conservazione. Con il medesimo decreto potra' essere altresi' disposta la
successione di detta societa' in eventuali rapporti di lavoro in essere con la
Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti
giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le
finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai
sensi del precedente comma sono destinate al finanziamento di programmi per la
ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di
progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una
rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari
centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli adempimenti di
cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18 : Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le societa' che
gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma
3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale
e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle societa'
quotate su mercati regolamentati.
Art. 19 : Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di
anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi
da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in
via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima nonche' della gestione separata di cui all'articolo 1,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia
maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto
2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della
predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo
periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con
il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le
pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con eta' pari o superiore a 65 anni
per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono
soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
Art. 20 : Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio
1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il
trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita',
non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto
medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le
contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio
2009.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici
e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare,
secondo la normativa vigente:
a) la contribuzione per maternita';
b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: "Al versamento di un
contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono
imponibile contributivo".
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile
1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827, e".
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con
effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei
procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza
sociale, a fronte di una pluralita' di domande che frazionino un credito
relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per
interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e'
disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilita' della
domanda puo' essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del
procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata,
anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la
provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio
per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno
cinque anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola:
"regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali".
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni
modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e
alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due
giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del
procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e' soppresso.
Art. 21 : Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo" aggiungere le parole: ",anche se riferibili alla ordinaria
attivita' del datore di lavoro".
2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti
di cui ai commi precedenti"
aggiungere le parole: "e fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale".
3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" aggiungere le parole: "fatte
salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale".
4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle
disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento
entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Art. 22 : Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 1. Per prestazioni di lavoro
accessorio si intendono attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento
privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o
di lavori di emergenza o di solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di
attivita' agricole di carattere stagionale; g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a
porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
2. All'articolo 72 comma 4-bis le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettera g)".
3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e
regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributi di cui al
comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del
decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S.
e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e
6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo
71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 23 : Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei"
sono sostituite con "superiore a sei anni".
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto
il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non
opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti
collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale
e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di
erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".
3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
dopo le parole "alta formazione" aggiungere le parole:
",compresi i dottorati di ricerca".
4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
dopo le parole "e le altre istituzioni formative"
aggiungere le seguenti parole: "In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite
convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre
istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi
stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
53".
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Capo VII
Semplificazioni
Art. 24 : Taglia-leggi
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A.
Art. 25 : Taglia-oneri amministrativi
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato un
programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi
informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo
di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una
quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione
relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi
dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi
attuativi.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione
pubblica coordina le attivita' di misurazione in raccordo con l'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione e le amministrazioni interessate
per materia.
3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il
piano di riduzione degli oneri amministrativi, che definisce le misure
normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento
dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa. I piani
confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita' della
regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006,
n. 4, che assicura la coerenza generale del processo nonche' il raggiungimento
dell'obiettivo finale di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee
guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di
verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando
strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai
piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e'
delegato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa,
di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi
normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese nei
settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali
interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attivita' di
misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e'
data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e
dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.
7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di
semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.
Art. 26 : Taglia-enti
1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', nonche' quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali
e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi
nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' degli enti parco e degli enti di ricerca
sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro quaranta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo
stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria
nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite
all'amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite
a quest'ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche
controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla
vigilanza di piu' Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che
riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i
Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano
soppressi ai sensi del presente articolo.
2. Sono, altresi', soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di
dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del
31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al
fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa
data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione normativa e sentiti i Ministri interessati,
corredato da una situazione contabile, e' disposta la destinazione delle risorse
finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.
In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo
periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, della presente legge. Al personale
che rifiuta il trasferimento si applicano le disposizioni in materia di
eccedenza e mobilita' collettiva di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. All'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunti, in fine, i
seguenti enti:
"Ente italiano montagna Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto
agronomico per l'oltremare".
4. All'alinea del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione" sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa".
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole "e
il Ministro per dell'Economia e delle Finanze" sono sostituite dalle seguenti ",
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per la semplificazione
normativa".
Art. 27 : Taglia-carta
1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio
2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno
2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione
prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni.
2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in
possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali
e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e'
conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di conversione del
presente decreto-legge.
Art. 28.
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di ricerca
per la protezione ambientale (IRPA).
2. L'IRPA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e
di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi
tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999
e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di
cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21
gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei
commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si
esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in
coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi
di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di
funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per
l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa
vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'IRPA. In sede di
definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli
enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
4. La denominazione "Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA)"
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per
la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale
per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita'
istituzionali fino all'avvio dell'IRPA, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e
due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari di
cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da ventitre
esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede,
con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al periodo precedente. Sino
all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle
attivita' istituzionali e' garantita dagli esperti in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e' composta da
ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi,
chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di
comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
13. Dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attivita' dei commissari
di cui al comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 29 : Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e
l'unico dato sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri
dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di cui alla
lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B e' sostituito
dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili, che l'unico dato
sensibile e' costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti
senza indicazione della relativa diagnosi, e che il trattamento di tale ultimo
dato e' stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal
presente codice nonche' dall'Allegato B).".
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, con un aggiornamento del disciplinare tecnico adottato nelle
forme del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la
semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono previste modalita' semplificate di redazione del
documento programmatico per la sicurezza di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 34 e di cui al punto 19 dell'Allegato B al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 per le correnti finalita' amministrative e contabili.
3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi
indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui
al comma 2.
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa attraverso il
sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di
fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:
1) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente,
del suo rappresentante, nonche' di un responsabile del trattamento se designato;
2) la o le finalita' del trattamento;
3) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o
delle categorie di dati relativi alle medesime;
4) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;
5) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
6) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del
trattamento.".
5. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Garante di cui
all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il
modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
Art. 30 : Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di
qualita' rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformita' a
norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli
enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori
attivita' amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o
aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita'. Le verifiche
dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di
sussidiarieta' orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione.
Resta ferma la potesta' delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei
controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al
comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli,
nonche' le modalita' necessarie per la compiuta attuazione della disposizione
medesima.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di
emanazione del regolamento di cui al comma 3.
Art. 31 : Durata e rinnovo della carta d'identita'
1. L'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "dieci anni".
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applica anche alle carte d'identita' in corso di validita'
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identita'
della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il
novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Art. 32 : Strumenti di pagamento
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "euro 5.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 12.500";
b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto
legislativo n. 231 del 2007.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono abrogate.
Art. 33 : Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori
1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti
relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore.
A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al
periodo precedente e' fissato al 31 dicembre".
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8
maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella
materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge
n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni
legislative successive a quelle contenute nella presente legge regolino la
materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
3. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-bis e' abrogato;
b) il comma 6 e' abrogato.
Art. 34 : Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e' abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione
prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
2. Presso ciascun comune e' individuato un responsabile delle attivita'
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare
riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' delle
Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
Art. 35 : Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di
adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.
Art. 36 : Class action
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituiti dalle seguenti: "decorso un anno".
Art. 37 : Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti
meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini
ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a
pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in
tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le
disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di
attuazione dell'ordinamento comunitario".
Art. 38 : Impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica
privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, e' tutelato
sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' o dalla
richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee
condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialita' delle imprese su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, seconda comma,
lettera m) della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le attivita' produttive di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e
successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti
privati di cui alla lettera c), lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative
riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica
e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte
nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle
formalita' per i prestatori di servizi di cui alla direttiva del Consiglio e del
Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, sia per la realizzazione e la
modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per
la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere affidata a soggetti privati
accreditati ("Agenzie per le imprese").
In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una
dichiarazione di conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di procedimenti che comportino
attivita' discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati
accreditati svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a supporto
dello sportello unico;
d) i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche
avvalendosi del sistema camerale;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei casi in cui sia
sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione
attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di d.i.a., costituisce
titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso
alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le
previsioni degli strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta giorni
per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del
procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine
previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento
prescindendo dal loro avviso;
in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del
procedimento non puo' essere chiamato a rispondere degli eventuali danni
derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma
3, lettera b), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le modalita' per la
divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali
e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri
omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline
regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.
4 del 2006 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a
diffondere sul territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche
di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1
attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 39 : Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro
nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori
coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il
codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione
base, l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a
dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo
familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono
essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresi'
contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il
numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche'
l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro,
anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e
2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce,
con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del libro unico
del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel
libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla
legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro
di cui al comma 1 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a
2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del
lavoro e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro
possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso
di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione
dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi,
previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da
150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la
sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500
euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro.
Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma
provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di
lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:
"Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, numeri 6 e 7, il
datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione
preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore
nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita' lavorativa, indicando altresi'
il trattamento retributivo ove previsto".
9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a)
nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e
6 sono abrogati, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che
faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a
trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro unico del
lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del
lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del
lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al
comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le
parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma".
10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi, e fermo
restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione
gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.
Art. 40 : Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e'
sostituito dal seguente: "1. Per lo svolgimento della attivita' di cui
all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo
studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa
facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato
l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente
del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza
giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi
di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della
violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine
professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti
disciplinari".
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di lavoro, i datori
di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia
della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di
lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La
presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole "I
registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui
al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del
lavoro".
4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' sostituito
dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli
uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori
computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella
situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo
della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
prospetto. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la
periodicita' e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza
Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle
proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".
5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse
le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge".
6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici
di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica
l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non
iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a tutto il personale che a
vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.
Art. 41 : Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "e' considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga", inserire le parole: "per almeno tre
ore".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", inserire le parole: "sia per conto
proprio che per conto di terzi".
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le
parole "attivita' operative specificamente istituzionali", inserire le parole:
"e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole
"frazionati durante la giornata", inserire le parole: "o da regimi di
reperibilita".
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo
le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo
di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a 14
giorni".
6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: "a) attivita' di lavoro a turni ogni
volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine
del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi
di riposo giornaliero o settimanale".
7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e'
sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13
possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.
In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le
deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o
aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale".
8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
e' sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni
lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o
4, a cui si riferisca la violazione".
9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
e' sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a
100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24
ore".
10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
e' sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a
154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e'
verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta".
11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
eliminare le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, considerando le specifiche gravita' di esposizione al
rischio di infortunio,".
12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 eliminare le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o".
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessita' di
conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilita'
propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione
collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai dirigenti condizioni di
lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle
energie psico-fisiche.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli
articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
Art. 42 : Accesso agli elenchi dei contribuenti
1. Nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti
fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:
a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la
durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i
Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di
copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla
relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge.
Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Fuori dai casi sopra
previsti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo,
degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca
reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore";
b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;
2) il secondo periodo del secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi
sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle
imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, e' ammessa la
visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli
articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche
disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";
3) al quarto comma la parola "pubblicano" e' sostituita dalle seguenti:
"formano, per le finalita' di cui al secondo comma";
4) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Fuori dai casi sopra previsti,
la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo
quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.".
Art. 43 : Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento
della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del
Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la
concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e
per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale
decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le categorie di imprese, il valore
minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e
la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla
vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di
ammissione all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le
funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi
comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione
della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione,
alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le Regioni e gli enti locali
interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione dell'eventuali
opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilita' per
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla
programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione.
All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva
della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio
dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti,
o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei
massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli
indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del
decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione
degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di
cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilita' assegnate ad
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione
vigente gia' assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi
previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le
priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero per lo sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma
per individuare la dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma, il Ministero per lo
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono
essere piu' presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi
concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19
dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro
la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima
dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai
benefici di cui al presente articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e
221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e
14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legg